Chiedere il contrassegno per veicoli a servizio dei disabili

Descrizione

Chiedere il contrassegno per veicoli a servizio dei disabili

Le persone con incapacità di deambulazione, con capacità sensibilmente ridotta o non vedenti possono chiedere una autorizzazione per circolare nelle aree pedonali e sostare nei parcheggi riservati. Per non vedenti si intendono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Il contrassegno è valido non solo sul territorio nazionale ma anche negli altri paesi aderenti all'UE, permettendo al disabile di circolare senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall'autorità italiana. A seconda della tipologia di invalidità, può essere di tipo temporaneo o permanente, in quest'ultimo caso l'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata presentando documentazione medica che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Per ottenere il contrassegno è necessario presentare domanda al Comune di residenza come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 381.

In caso di decesso del titolare, il contrassegno non è più valido e deve essere riconsegnato.

L'uso improprio del contrassegno è soggetto ad una sanzione amministrativa. L'inosservanza comporta violazione (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 188).

Approfondimenti

Il contrassegno è corredato della foto del richiedente e compilato nei campi informativi:

  • numero
  • nominativo dell’utente
  • scadenza.

Deve essere firmato dal titolare prima della plastificazione e ha le seguenti caratteristiche:

  • è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi
  • non è vincolato a uno specifico veicolo
  • ha validità su tutto il territorio europeo
  • ha validità massima di cinque anni
  • può essere rinnovato
  • è rilasciato dopo opportuna certificazione sanitaria
  • deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo quando quest'ultimo è utilizzato dalla persona disabile (non può essere esposto in fotocopia). 

Occorre chiedere il rilascio di un nuovo contrassegno anche a seguito di:

  • furto
  • deterioramento
  • smarrimento.

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